La disciplina fiscale
Dal punto di vista fiscale il networker è considerato un lavoratore autonomo occasionale se non supera il reddito annuo di 5.000 euro netti (6.093 euro lordi). Per questo è escluso dall'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e non deve obbligatoriamente aprire partita IVA - anche se svolge l'attività in modo continuativo - purché rimanga al di sotto della soglia del 5.000 euro annui.
In questo caso il networker gode di una particolare disciplina fiscale che viene incontro alla natura tipicamente accessoria dei compensi derivanti da tale attività. Gli introiti del networker sono dunque soggetti a ritenuta alla fonte del 23% che viene trattenuta dall'azienda venditrice (che diventa di fatto sostituto d'imposta), fatta salva una quota forfettaria di costi di gestione del 22% (che sarà calcolata sempre al netto della deduzione forfettaria e quindi sul 78%).
Ai fini fiscali inoltre i redditi provenienti dall'attività di Network marketing non si sommano a ulteriori redditi, non sono soggetti a IRPEF e possono non essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi nel caso in cui il networker non abbia altri redditi o proprietà immobiliare.
Se il network supera invece il reddito annuo di 5.000 euro netti (6.093 euro lordi) allora diventa un lavoratore autonomo professionale ed è tenuto ad aprire una partita IVA (codice Ateco 46.19.02 "Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno") soggetta non a regime forfettario, ma bensì a una normativa particolarmente agevolata e inusuale. Gli introiti del networker a partita IVA rimangono infatti soggetti a ritenuta alla fonte del 23%, che viene trattenuta dall'azienda venditrice. A questo si aggiunge il fatto che è escluso dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, non è soggetto agli studi di settore e/o parametri e non è soggetto all'IRAP. Il versamento dei contributi per la gestione separata INPS non segue le regole tradizionali per i professionisti senza cassa. I contributi previdenziali di chi effettua l'attività di network marketing o multilevel marketing, devono essere versati per un terzo dal venditore e per 2/3 dall'azienda mandante. Il venditore operante in modo professionale deve quindi porre in
fattura anche le trattenute per i contributi INPS, del valore di un
terzo dei contributi dovuti. Dovrà però emettere fatture di vendita e conservarle insieme ai documenti di acquisto per le spese sostenute. Oltre a versare mensilmente (e in maniera autonoma) l'IVA sulle vendite entro il 16° giorno del mese successivo, disporre le comunicazioni IVA trimestrali e provvedere alla presentazione della dichiarazione IVA